L’art. 188 bis del D. Lgs. 152/06 ha istituito il nuovo il sistema di tracciabilità dei rifiuti realizzando il passaggio da un sistema di tracciabilità dei rifiuti analogico ad un sistema esclusivamente digitale: il RENTRI. I soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI sono indicati dal comma 3bis del predetto articolo e sono:
- i produttori di rifiuti pericolosi;
- gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- gli enti e le imprese che raccolgono o traportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che
operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi; - i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
Per i rifiuti non pericolosi sono tenuti ad iscriversi anche i soggetti di cui all’art. 189, terzo comma, ossia:
- i produttori iniziali, con più di dieci dipendenti, di rifiuti speciali non pericolosi prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali;
- i produttori iniziali, con più di dieci dipendenti, di rifiuti speciali non pericolosi prodotti nell’ambito delle lavorazioni artigianali;
- i produttori di rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.
RENTRI: I DECRETI DIRETTORIALI
Considerato il carattere innovativo della digitalizzazione delle operazioni previste per assicurare la tracciabilità dei rifiuti attraverso il nuovo sistema RENTRI, è stata prevista un’applicazione graduale degli obblighi a carico degli operatori.
Analogo criterio è stato utilizzato per le tempistiche di iscrizione al RENTRI nel decreto direttoriale 97 del 22 settembre 2023 che nella “Tabella scadenze RENTRI” individua le scadenze per le iscrizioni, la data di entrata in vigore dei nuovi modelli e le date in cui diverrà obbligatorio utilizzare i formati digitali dei formulari e dei registri.
RENTRI: TABELLA SCADENZE
Categoria | Iscrizione al
RENTRI |
Tenuta registri in
formato digitale |
Emissione FIR in
formato digitale |
enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi > 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali | dal 15/12/2024 ed entro il 13/02/2025 | dal 13/02/2025 | dal 13/02/2026 |
enti o imprese produttori inziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi > 10 dipendenti | dal 15/06/2025 ed entro il 14/08/2025 | dalla data di iscrizione al RENTRI | dal 13/02/2026 |
enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi < 10 dipendenti | dal 15/12/2025 ed entro il 13/02/2026 | dalla data di iscrizione al RENTRI | dal 13/02/2026 |
Con il Decreto Direttoriale n. 143 del 06 Novembre 2023 il MASE ha definito:
- le modalità operative per la trasmissione dei dati al Registro elettronico nazionale per la
tracciabilità dei rifiuti - le modalità di accesso e di iscrizione da parte degli operatori,
- i requisiti informatici per garantire l’interoperabilità,
- le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto messi a disposizione degli operatori.
Infine con il Decreto Direttoriale n. 251 del 19 dicembre 2023 sono state definite le modalità operative per la compilazione:
– del registro cronologico di carico e scarico rifiuti
– del formulario di identificazione rifiuto
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